Diventato radioamatore solo dopo molti anni che già lavoravo nel settore, ho scoperto un mondo che aveva dell’incredibile rispetto a quello a cui ero abituato. Tra gli aspetti più stupefacenti vi era l’entità delle agevolazioni che venivano concesse ai radioamatori. Per una azienda, ogni apparecchiatura sviluppata è un inferno di normative, protocolli di interoperabilità, specifiche e certificazioni: è all’ordine del giorno doversi inventare soluzioni complicate e tortuose per ottenere un risultato che si sarebbe avuto con una semplice modifica che però avrebbe comportato una costosa ricertificazione del dispositivo.
Invece i radioamatori sono posti in una specie di paradiso terrestre dove vige la massima libertà e fiducia. Prendiamo ad esempio il D.L. n.128 del 22 giugno 2016 che recepisce direttiva 2014/53/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.
La direttiva 2014/53/UE è un tomo chilometrico in cui vengono specificate tutte le caratteristiche e le certificazioni richieste per gli apparecchi radioelettrici.
Il D.L.128 detta le norme per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di tutte le apparecchiature radio, tranne alcune eccezioni:
Allegato I
APPARECCHIATURE NON CONTEMPLATE DAL PRESENTE DECRETO
1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ai sensi dell’articolo 1, definizione 56, delle norme radio dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tranne nel caso in cui le apparecchiature siano state messe a disposizione sul mercato. Non sono considerati messi a disposizione sul mercato:
a) i kit di apparecchiature radio destinati a essere assemblati e utilizzati da radioamatori;
b) le apparecchiature radio modificate da radioamatori ad uso degli stessi;
c) le apparecchiature costruite da singoli radioamatori per scopi scientifici e sperimentali nel quadro dell’attività radioamatoriale.
In pratica, i radioamatori, pur essendo tenuti a rispettare le norme relative a sicurezza ed interferenze, non devono consegure certificazioni né sono soggetti ad altra burocrazia. In pratica lo stato dice al radioamatore: “mi fido di te, cerca di non far danni”.
Questo aspetto è veramente unico ed eccezionale. Per esempio, non esistono “patentini” che autorizzano gli amanti delle automobili di circolare su strada con veicoli modificati o autocostruiti: basta una lampadina non del tipo previsto che scattano le “bastonate”.
Un altro dettaglio notevole si trova nell’Art.15 del decreto del 1 marzo 2021:
Limiti di potenza
1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioe’ potenza media fornita alla linea di alimentazione dell’antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell’inviluppo di modulazione: fisso o mobile/portatile 500 W.
Al di là del numero di watt consentiti (500) che non è poca roba, l’aspetto più interessante è che sono definiti “forniti alla linea di trasmissione” e non ERP. Normalmente le potenze vengono normate in ERP (Equivalent Radiated Power) che in sintesi dice “fai quel che vuoi, ma in nessuna direzione il campo irradiato deve superare questa soglia“. Invece i radioamatori non hanno questo limite: possono alimentare con 500 W a 2.3 GHz una parabola con 40 dBd di guadagno ed avere un ERP di 5 milioni di watt: roba da incenerire chi ci dovesse passare davanti!
Infine, ai radioamatori sono assegnate decine e decine di bande, che spaziano da 137 kHz a 250 GHz e che possono essere usate liberamente, per comunicazioni terrestri e spaziali, senza limiti territoriali. Su queste bande sono consentite trasmissioni di tutti i tipi, dalla telegrafia alla fonia, da trasmissioni digitali a video e chi più ne ha, più ne metta.
La mela ed il serpente
Ma a quali condizioni viene concesso tutto questo ben di Dio? Qual’è la “mela proibita” di questo “paradiso”?
L’allegato 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.L. n. 259 del 1° agosto 2003) indica i vari oneri normlmente richiesti ad enti, aziende o privati per utilizzare lo spettro radioelettrico. Per fare un esempio, il canone annuo per un solo, singolo ponte radio in VHF che copra fino a 120 km è di 9.000€. Il canone annuale per una rete a copertura nazionale è di 111.000€. E tutto con apparecchiature ed installazioni certificate. È chiaro che avere a disposizione tutto il bengodi dei radioamatori al costo di un esame a crocette e 5€ all’anno, farebbe comodo a molti. Invece di pagare fortune in progetti, canoni, ponti e radio civili con omologazione in corso, facciamo tutti un bel corso radioamatori, passiamo l’esame, compriamo 10 Baofeng su Amazon e abbiamo il servizio già fatto. Serve telemetria? Basta chiedere ad un amico radioamatore ed ecco il link dati in banda radioamatoriale. Un carrier TV da 6 MHz costa 11.100€ di canone all’anno? Nessun problema, usiamo l’ATV gratis.
Questo atteggiamento, se consentito sarebbe dannoso sia per l’erario, perché nessuno pagherebbe più i canoni, che per i radioamatori, che si vedrebbero le bande intasate da furbetti che si fanno gli affari loro.
Infatti, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.L. n. 259 del 1° agosto 2003), al comma 1 dell’articolo 134, recita:
1. L’attività di radioamatore consiste nell’espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l’uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
Il radioamatore può utilizzare tutte queste risorse e facoltà sostanzialmente per auto-istruzione e studio tecnico a titolo esclusivamente personale. Può farsi gli esperimenti, le prove, imparare, vedere dove arriva nel mondo, esplorare nuove bande, fare collezione di country collegati, costruirsi e provare radio, antenne ed altri marchingegni. Certamente non può utilizzare le bande radioamatoriali per scopi propri diversi da quelli previsti e, men che meno, non può mettersi ad offrire servizi a terzi, neanche a titolo gratuito.
Questa lettura è ulteriormente confermata dalla presenza di questa eccezione:
Art. 142
Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell’orario dell’avvenimento.
Articolo 141
Art. 141
Calamità – contingenze particolari
1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134.
Questo articolo consente ad una autorità competente di autorizzare, solo in casi particolari, le stazioni radioamatoriali ad eseguire collegamenti fuori dai limiti imposti dall’articolo 134, cioè quello che impone un impiego delle bande radioamatoriali per auto istruzione, ecc. e a titolo esclusivamente personale. In altre parole, questo articolo consente ai radioamatori di erogare legalmente un servizio alle autorità qualora queste lo richiedano, e queste lo possono richiedere esclusivamente “in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico“.
In pratica, per le manifestazioni sportive possiamo avere un ruolo attivo, cercando opportunità e chiedendo autorizzazione al ministero, che difficilmente verrà negata.
Invece per le emergenze possiamo solo rimanere passivamente pronti, sperando che un giorno un’autorità competente si trovi “in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico“, ravvedà la necessità del nostro intervento e ci autorizzi a svolgerlo. Cosa che si direbbe alquanto rara: come certifica il sito ufficiale di una importante associazione di radioamatori attiva nel campo dell’emergenza, l’art. 141 è stato applicato per la prima volta all’alba del 16 maggio 2023 da quando è stato emanato il 1° agosto 2003, cioè una sola volta in vent’anni!
Nelle esercitazioni possiamo provare le nostre apparecchiature, le antenne, verificare le possibilità di collegamento nelle varie bande perché questa è una normalissima attività radioamatoriale. C’è chi fa le attivazioni dalle cime, chi dai parchi, chi dai castelli, noi le facciamo dai COC, è tanto uguale.
Ma nel momento in cui cominciamo a passare informazioni sui cantieri, stiamo offrendo ai partecipanti e agli organizzatori dell’esercitazione un servizio di aggiornamento in tempo reale dello stato e delle esigenze, che è un servizio a terzi che non possiamo erogare.
Anche le associazioni che propongono a destra e a manca (compreso ad aziende private quotate in borsa) servizi basati su migliaia di ponti, satelliti, WinLink, HF e tutto il resto in banda radioamatoriale non stanno facendo “pubblicità ingannevole”? Non dovrebbero dichiarare molto chiaramente che sono utilizzabili solo “in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico” e su esplicita richiesta di un’autorità competente? E che senza tale autorizzazione, possono solo erogare servizi con i PMR-446 e i CB?
Infine una domanda sorge spontanea: ma se l’articolo 141 è stato attivato per la prima volta all’alba del 16 maggio 2023, tutte le strabilianti attività radioamatoriali nel campo delle emergenze, che da come si narra, sono state svolte nei vent’anni precedenti, a che titolo sono state erogate?

Leave a Reply